Affissioni pubblicitarie: tutto quello che c'è da sapere su tasse, imposte e cartellonistica. Quando la pubblicità può non costare caro!
Le affissioni pubblicitarie sono effettivamente un mezzo efficace per creare guadagno. In fondo funziona così da sempre. Una buona pubblicità può far acquisire nuovi clienti e così incrementare sempre più il nostro guadagno. Ma una buona pubblicità non è semplice da creare. C’è bisogno di uno slogan accattivante, di immagini visibilmente efficaci e queste pubblicità devono trovarsi in posti con importante densità di pubblico.
Ma tutto ciò avviene solo in una seconda fase del lavoro: alle spalle di tutto il lavoro creativo messo in moto per la cartellonistica pubblicitaria attraverso una buona strategia marketing, c'è bisogno di conoscere un insieme di regole burocratiche ben designate. Il più delle volte la burocrazia può creare problemi, ma oggi il nostro obiettivo è farvi capire che è possibile realmente creare una pubblicità ed effettuare affissioni pubblicitarie senza alcun problema.
Affissioni pubblicitarie – Imposte e tasse pubblicitarie
In Italia siamo conosciuti non solo per la profondità della nostra cultura, ma anche per un grave problema burocratico: le nostre tasse ed imposte. Cerchiamo di capirne di più sulla burocrazia delle affissioni.
Le affissioni pubblicitarie, in qualsiasi città italiana sono disciplinate da regolamenti comunali. Di conseguenza, più grandi sono i centri urbani, come ad esempio la città di Napoli, più particolari sono i regolamenti.
Un terribile e, come dicevamo prima, particolare problema che riguarda le affissioni pubblicitarie, è proprio il fenomeno dell’abusivismo. Per quanto vi siano regolamenti seri ed importanti, la macchina burocratica comunale ha dei limiti. Non riesce a bloccare in nessun modo questo problema. Eppure nonostante l’esistenza di un Decreto legislativo (D.Lgs. 15 novembre 1993 nr. 507) e di importanti sanzioni al riguardo, i furbetti delle pubblicità esistono ancora.
Grazie a questo Decreto, è possibile dire che esista davvero un'imposta pubblicitaria. Difatti questa colpisce il soggetto passivo, cioè colui che, con una capacità contributiva, realizza introiti grazie alla stessa e per tale deve pagare. Molto semplice… Per tale bisogna pagare un’imposta pubblicitaria se si diffonde un qualunque messaggio pubblicitario attraverso mezzi di comunicazione, di qualunque tipo. Mentre il soggetto attivo è il comune sul territorio in cui vengono esposte le pubblicità.
Affissioni pubblicitarie - Cosa succede in caso di violazioni regolamentari
In pratica è davvero tutto molto semplice, ma come spesso capita, le leggi vengono violate. Il soggetto passivo, o meglio chi affigge una pubblicità, è tenuto a pagare tasse ed imposte e a comunicare al comune di appartenenza tutte le pubblicità da voler esporre, indicando la durata dell’affissione, l'ubicazione e le varie caratteristiche pubblicitarie. Per non incombere in violazioni di legge, la cosa migliore da fare è comunicare tempestivamente ogni dettaglio. Anche perché questa dichiarazione avrà durata abbastanza lunga.
Per poter effettuare delle affissioni pubblicitarie è però necessario, oltre a tale pagamento, che il messaggio pubblicitario sia consentito nel comune dove vogliamo esporlo.
C’è da precisare anche che l’imposta di riferimento viene calcolata ed applicata dal singolo comune in maniera differente. Quindi non esiste un pagamento uguale tra comuni. Vi potrebbero addirittura esser applicate delle agevolazioni fiscali. Diciamo che rispettare la legge e pagare le tasse pubblicitarie potrebbe portare decisamente a molti introiti.
Chi e cosa vengono considerate affissioni pubblicitarie?
Non tutto ciò che viene esposto è una pubblicità, c’è da precisare. Ed è per questo che l’imposta sulle pubblicità si paga solo sui messaggi visivi ed audiovisivi. Per tale non sono esenti dalle imposte la pubblicità cartellonistica, striscioni, distribuzione di volantini, le affissioni pubblicitarie effettuate con veicoli, ed addirittura, in determinati casi anche le insegne pubblicitarie dei negozi ed esercizi commerciali, anche i pannelli luminosi (tenendo sempre conto di ciò che viene citato dal Decreto Legge nr. 507).
Sono invece esenti da imposte le pubblicità effettuate in televisione, radio o tramite annunci stampa.